L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013. Esso comporta il diritto di chiunque di richiedere i dati, le informazioni e il documento che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Accesso civico semplice L’accesso civico (introdotto dall’art. 5 del Decreto Legislativo 33 del 14 marzo 2013, come modificato dal Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016) consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora ne sia stata omessa la pubblicazione sul sito. Come esercitare il diritto La »
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